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  PISCOPIO Guido D'Amico
 
Diario
 



14 maggio 2011

ARCHIVIAZIONE PER IL SOSTITUTO PROCURATORE PIETRO D'AMICO

LA PROCURA DELLA REPUBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO NELLA PERSONA DEL PUBBLICO MINISTERO DOTT.SSA MARIA CHIARA MINERVA  IN DATA  21 FEBRAIO 2011  HA DEPOSITATO  E  RICHIESTO L'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEL DR. PIETRO D'AMICO, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA  REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO, ACCUSATO DI FUGA DI NOTIZIE  DI REATO SU PROPOSTA DELL'EX P.M. LUIGI DE MAGISTRIS  OGGI EURO DEPUTATO, PER ASSOLUTA INSUSSISTENZA DEL REATO A LUI ASCRITTO. RESTITUENDOGLI  LA DIGNITA' E L'ONORE. OVE MAI FOSSE VENUTO MENO.

LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE  PER  IL SOSTITUTO  PROCURATORE PIETRO D'AMICO  E' STATA  CONCESSA ANCHE PER IL DR. DOMENICO PUDIA IL DR. ANTONIO BAUDI ED  IL DR. MARIANO LOMBARDI.

DI DETTA NOTIZIA  IL GIORNALE LOCALE "CALABRIA ORA" HA RITENUTO DI NON DOVER DARE NESSUN CENNO  O COMUNICATO ALCUNO.  PUR AVENDO  PUBBLICATO  IN DATA 20  E 21 SETTEMBRE 2007 UNA INDEGNA INGIUSTA ED INDECOROSA CAMPAGNA DENIGRATORIA E DIFFAMATORIA (IN PRIMA PAGINA) AI DANNI DEL SOSTITUTO PROCURATORE DR. PIETRO D'AMICO.

 

guido d'amico      14 maggio 2011

 

 

 




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30 aprile 2011

AFFONDAMENTO MOTONOAVE AVENTINO 1942

 

The sinking of the barge Aventine 02.12.1942.

On 02 December 1942, departed from Palermo, a convoy of Italian ships in the direction of Bizerte in Tunisia, called the train "H".
Was composed of the steamers of 3794 tons Aventine, Puccini, KT1 Aspromonte and carrying 1766 soldiers and seven hundred tons of ammunition and materials.

The convoy was escorted by cacciatorpedienire Da Recco, black shirt and Folgore and torpedo Raccoon and Clio.

The movements of the Italian convoy had been intercepted by British navy force called "Q" composed of three cruisers and two destroyers, equipped with radar.

In spite of attempts to change course, which had dispersed the Italian naval units, they were joined and placed under fire of the English fleet at 0.37 of 02 December 1942.

Was first struck the ship that sank without KT1 survivor.
In defense of the Italian ships of the Italian fighters intervened Stock black shirt and flashes of lightning that attacked the convoy English torpedo but obtained no significant results.
Indeed, the Thunderbolt fighter in combat with guns was hit by nine strokes.
Continued fighting until the full shots before sinking along with his commander, who refused to abandon ship.
The Raccoon torpedienere also intervened in the fighting was shot and tried unsuccessfully to launch a few torpedoes, it being damaged.
The Clio torpedienere covered the steamers with smoke screens and tried desperately to return fire.
Da Recco was struck and devastated by explosions and fire.
Even steamers Puccini, Aspromonte and Aventine were hit and sunk.

Aventine had embarked on the steamer La Rocca military D'Amico Louis Piscopo, part of the Division Superga "sent the chessboard of Africa.

The soldier while Luigi La Rocca D'Amico seriously injured in the leg by shrapnel, escaped along with two of his comrades, remaining in water for about 12 hours, clinging to a wreck of their vessel, before being rescued from a hospital ship that led them in the military hospital of Trapani.
Of 1766 soldiers, a few hundred were able to save himself.


Canale di Sicilia 02 dicembre 1942

Guido D'Amico 10.04.2009




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30 aprile 2011

CATASTO ONCIARIO DEL COMUNE DI PISCOPIO 1755

 

Cadastre "Onciario" of the hamlet of Piscopio.


Between the mid-40s and 50s of 1700, and with the sending of commissioners since 1753 kings, King Charles III of Bourbon realized in 399 municipalities from Calabria to the preparation of registers, among them that of the Hamlet of Piscopio district Monteleone.

The Cadastre "Onciario, subdivided into" fires ", a list of households, to calculate the income tax assessed on the" Once ", an ancient unit of weight and currency; the tax is borne not only on earth but mainly on the workforce , on the census and animals.

Data collection, calculation and allocation of the tax were based on a jumble of personal statement and appreciation summaries are primarily descriptive, with no geometric representation of the territory.
There were personal taxes on the head (poll tax) and on the arms of workers (tax industry).

There were extensive tax exemptions, which leaves out the full and half feudal church property and assets of seminaries, parishes and the sacred heritage of clerics.
In essence, the goal of eliminating disparities in tax failed, because the tax burden continued to be distributed in relation to population and not the actual income.
E 'was calculated for the hamlet of Piscopio total taxes amounting to 3965.31 ounces per year.

Piscopio during the formation of the cadastre Onciario had about 200 fires, (families) with a population of 621 inhabitants, of which 289 males and 332 women.
In Piscopio, at that time, 162 families lived at home, and 64 in the house rent.
The population was mostly engaged in agricultural work, the only source of life at the time, there were indeed 130 farm laborers, who were leading a life in absolute poverty, living in the service of the farmers and landowners, as of daily working periods of sowing and harvest of agricultural products of the year.
They were given in concession, the landowners, small plots of land, upon payment of a fee.
There were also two priests, clerics, three nuns bizzoche eight massari, two millers, a horseman with the car, and two tailors, a shoemaker, and the life of the latter was certainly a level better than that of laborers.
With the establishment of the cadastre tanning, King Charles III of Bourbon was to place a new order in the tax system, ending the feudal order to ensure more revenue to the state.



TRADES AND PROFESSIONS

N. 130 laborers
N. 7 Massari of oxen: Anton Pann, Bruno Mazzarella, Domenico Cream, Domenico Nusdeo, GiacomoGasparro, Gioacchino Mercadante, Ignatius Cream.
N. 1 Massaro sheep: Andrea Rice.
N. 2 Sarti Antonio Piperno, Peter Piperno.
N. 1 Shoemaker: Scannadinari Rocco.
N. 1 Cavallaro: Bruno Mazzotta, with two horses and carriage.
N. 2 Molinari Antonio and Giuseppe La Bella La Bella.
N. 2 Priests: Don Lorenzo Piperno, Don Gioacchino Sorbilli.
N. 3 Nuns Bizzocchi: Chiara Carullo, Agata Fiorillo, Anna Maria Cariati.
N. 1 Cleric: Antonio Carulli.

Livestock

Existed in Piscopio (as declared) the following animals, excluding yard:

N. 18 Bovi
N. 12 Horses
N. 5 Cows
N. 9 Somari
N. Calves 2
N. Mule 1

THE MILLS

List of windmills, which are present in the territory of Piscopio recorded in 1755, with the owners and drivers.
N. 1 mill owned by the episcopal, conducted by Antonio La Bella Catering
N. 1 mill owned by the episcopal, led by Joseph La Bella Catering
N. 1 mill owned by the episcopal, conducted by Peter Piperno rent
N. 1 mill owned by the church of S. M. Carmine, led by Rosario rent Piperno,

THE NAME OF FUNDS

With the establishment of the cadastre in the territory of tanning Piscopio, many of the old names, then found, have disappeared, while others are still in existence.
This is a list of names of the funds collected in 1755.
"The closed, lupine, licardo, Grecon, Gerace, Lavris, chapel of the Lord, S. Michael pizziferri, Santacroce, Carlo di Paola, the zutolo, linnet, Nigrelli, Cicchini, crowded, the lake, the Jew, the olivaroti, Valia, spider, the cortaglie, the farmhouse, grillicci, Calabrese, S. Nicola, the nun, mutarisi, run, beam, tower, vaiata, Capone, Saladin, giulello them Mancusi, Galiani, Marullo, S. Venus bellicerra, liserà, cataract, pink, Giannini, Chaco caponello, the herds, varelli, hawk, the fountains, purgatory, the tower of capialbo, Marcello Bartul, Spadafora,, Jacuzzi, mint, S. Mary, the lock, the sixth Baron, wolves, the guest, fallacious, minors, notar Bartolo cuccorino, Ficarazzi, Padoano, gallalella, the Rache, three rivers, Buttafuoco, flora, Cilo, sofrito, urchins, steals, the Sorbara , Mancuso, the thorns, kennel master geri, Pitari, crook. "


Names

With register tannery in 1755, in the hamlet of Piscopio was surveyed population of 621 inhabitants, with serial number 332 women and 289 men.
Are present in the register, number 77 different surnames, the most common and widespread are the order Carnovale, Fiorillo, cream, Lazarus, Fortuna, Piperno, Baron, Zechariah, Soriano, Carulli, Cannata, Caparrotti, La Rocca.
Many of the old names of the mid eighteenth century, have disappeared and are no longer present in the population of Piscopio, including: Baron, Cariati, Mazzarella, David Brandino, mussels, Caparrotti, La Rocca., Strange, Fasulo, Alexandria, Badolato, Scurso, Costarella, Citanna, liquefied, Calojaro, Giffone, Cammarioti, Fagà, Pagano, Rice Marasco, Robert, Maccarone, De Nardo, fence, Di Maio, Nesci, Murdo, Mandara, Sorbilli, Naples, Gerace, Muscari, Gasparro D'Arena, Laganas, La Malfa, Colasanti, Pignataro, Nano.
In order, referring only to heads of families (both parents), these are the most common surnames found in the census of 1755 in Piscopio:

1) - No Carnovale 40
2) - No Fiorillo 31
3) - No Wipers 21
4) - Piperno No 13
5) - No Luck 17
6) - Baron No 11
7) - Soriano No 11
8) No Zechariah 11
9) - No Lazzaro 9
10) - No Cannata 8
11) - No Carullo 8
12) - No Caparrotti 7
13) - No Nusdeo 7
14) - No Happy 5
15) - No La Rocca 5
16) - Mercadante 5
17) - No Pintimalli 5
18) - No Fusca 5
19) - David N. 4
20) - Cariati No 4
21) - No Topia 4
22) - No Pinky 4
23) - Freedom No 4
24) - No Mazzotta 4
25) - No Natoli 4
26) - No Scannadinari 4
27) - No Ruggiero 4
28) - No La Bella 4
29) - No Brandino 4
30) - No Mazzarella 3
31) - No Cozza 3
32) - Strange No 3
33) - The prehistoric No 3
34) - Alexandria No 3
35) - No Fasuli 3
36) - No Badolato 2
37) - No Scurso 2
38) - No Costarella 2
39) - No Citanna 2
40) - No. lique 2
41) - No Calojaro 2
42) - No Giffone 2
43) - No Cammarioti 2
44) - No Fagà 2
45) - No Pagano 1
46) - No Rice 1
47) - No Marasco 1
48) - No Lico 1
49) - Robert N. 1
50) - No Maccarone 1
51) - Russian Journal 1
52) - De Nardo No 1
53) - No fence 1
54) - Di Majo No 1
55) - Fiala No 1
56) - No Nesci 1
57) - Moscato No 1
58) - No Murda 1
59) - No Sorbilli 1
60) - No Mandarano 1
61) - No Cascas 1
62) - Archie's Journal 1
63) - No Cutrì 1
64) - Naples No 1
65) - No Gerace 1
66) - No Cradle 1
67) - No Muscari 1
68) - No Dominelli 1
69) - No Valenti 1
70) - No Gasparro 1
71) - No Nano 1
72) - D'Arena No 1
73) - No Laganas 1
74) - No La Malfa 1
75) - No Colasanti 1
76) - No Pignataro 1
77) - No Marasco 1

List of male names recorded in the census, with the cadastre of the hamlet of tanning Piscopio of 1755.
There were no 46 different names, for a total male population number 289.
Some of the boys' names, no longer present in the population of Piscopio, including: Ignatius, Joachim, Augustine, Sylvester, Santoro, James Ambrose, Giacinto.
Regarding the most common male names in the census of 1755, at Piscopo.

1) - Dominic 53
2) - Antonio No 42
3) - Francesco n. 24
4) - Michele No 22
5) - Giuseppe No 16
6) - Stephen No 15
7) - Antonino No 11
8) - Bruno No 11
9) - Gregory No 11
10) - Peter No 7
11) - Lorenzo No 7
12) - Pasquale No 5
13) - No Ignatius 5
14) - Nicola No 5
15) - Rocco No 4
16) - Gaetano No 4
17) - G. Battista No. 3
18) - Rosario No 3
19) - Antonio D. No 3
20) - Xavier No 3
21) - Paul II 2
22) - Maurizio No 2
23) - No Fortunato 2
24) - No Fedele 2
25) - Luca Antonio n. 2
26) - Gioacchino No 2
27) - Matthew No 2
28) - Philip No 2
29) - Nunziato No 2
30) - Andrea Antonio n. 1
31) - Andrea No 1
32) - Augustine No 1
33) - F. Xavier Journal 1
34) - G. Antonio No 1
35) - Sylvester No 1
36) - John No 1
37) - Santoro No 1
38) - James No 1
39) - Ambrose No 1
40) - Giacinto No 1
41) - Dominic G. 1
42) - No Happy 1
43) - No Leoluca 1
44) - Luke No 1
45) - No Onofrio 1
46) - P. G. Battista No. 1


List of female names, recorded in the census register with the tanning of the hamlet of Piscopio of 1755.
There were no 50 different names, for a total female population of the number 332.
Some of the names are no longer present in the female population of Piscopio, including: Luciana, Dianora, Gregorian, Bridget, Zenobia, Agnes, Diamante, Marseille, Lorenza, Fiorenza, Agata, rabbi, Olympia, Jerome, Prudence, Sena, Candida , Fausta, Minichini.
Regarding the most common female names in the census of 1755 in Piscopio.

1) - Catherine No 70
2) - Anna No 39
3) - Rosa No 32
4) - Angela No 24
5) - Francesca No 21
6) - No Nunziata 18
7) - Elizabeth No 11
8) - Antonia No 10
9) - No Lucrezia 9
10) - Apollonia No 9
11) - Mattia No 9
12) - No Victory 8
13) - Dominic 6
14) - No Serafina 5
15) - Luciana No 5
16) - Marta No 4
17) - No Joanna 4
18) - No Impilla 4
19) - No Dianora 3
20) - Isabella No 3
21) - No Gregorian 3
22) - Santa No 2
23) - Teresa No 2
24) - No Grace 2
25) - No Nicolina 2
26) - No Rosaria 2
27) - Bridget No 2
28) - No Zenobia 1
29) - No Agnese 1
30) - No Diamond 1
31) - Julia No 1
32) - No Saveria 1
33) - Marseille No 1
34) - Lorenza No 1
35) - Florence No 1
36) - Palma No 1
37) - Agata No 1
38) - Elena No 1
39) - Rabbi No 1
40) - Maria No 1
41) - Olympia Journal 1
42) - No Girolama 1
43) - No Prudenzia 1
44) - Elucidation 1
45) - Sena No 1
46) - Anna Maria n. 1
47) - No Candida 1
48) - Fausta No 1
49) - Paola No 1
50) - No Minichino 1



Piscopio January 30, 2006

Guido D'Amico










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24 agosto 2009

L'affondamento della motonave Aventino 02.12.1942

 

 
 
 
 
L’affondamento della motonave Aventino 02.12.1942 .
 
Il 01 dicembre 1942, dal porto di Palermo partiva un convoglio di navi italiane in direzione di Biserta in Tunisia, denominato convoglio “H”.
Era composto dai piroscafi Aventino di 3794 tonnellate, Puccini, Aspromonte e Kt1 con a bordo 1766 militari e settecento tonnellate di munizioni e materiali.
 
Il convoglio era scortato dai cacciatorpedienire Da Recco, Camicia nera e Folgore e dalle torpediniere Procione e Clio.
 
I movimenti del convoglio italiano erano stati intercettati dalla marina   britannica denominata forza “Q” composta da tre incrociatori e due caccia, dotati di radar.
 
Nonostante un tentativo di cambiare rotta, che aveva disperso le unità navali italiane, queste furono raggiunte e poste sotto tiro della flotta inglese alle ore 0,37 del 02 dicembre 1942.
 
Fu colpito per primo il piroscafo Kt1 che affondò senza alcun superstite.
In difesa delle navi italiani intervennero i caccia italiani di scorta Camicia nera e Folgore che attaccarono il convoglio inglese lanciando dei siluri  senza però ottenere risultati di alcun rilievo.
Anzi il caccia Folgore nel combattimento con i cannoni fu centrato da nove colpi.
Continuò il combattimento fino all’esaurimento dei colpi prima di affondare assieme al suo comandante, che rifiutò di abbandonare la nave.
Il torpedienere Procione anch’esso intervenuto nel combattimento fu colpito e tentò invano il lancio di alcuni siluri, restando in avaria.
Il torpedienere Clio coprì i piroscafi con cortine fumogene e cercò disperatamente di rispondere al fuoco.
Il Da Recco fu colpito e devastato da esplosioni e fiamme.
Anche i piroscafi Puccini, Aspromonte ed Aventino furono colpiti ed affondati.
 
Sul piroscafo Aventino era imbarcato il militare La Rocca D’Amico Luigi di Piscopio, (mio padre) facente parte della divisione “Superga” inviata nello scacchiere africano.
 
IL soldato La Rocca D’Amico Luigi pur ferito gravemente ad una gamba da una scheggia, si salvò assieme a due suoi commilitoni (un romano ed un siciliano) restando in acqua per circa 12 ore, aggrappati   ad un relitto della loro nave, prima di essere salvati da una nave ospedale che li condussero nell’ospedale militare di Trapani.
Dei 1766 militari, poche centinaia riuscirono a porsi in salvo.
Mio padre La Rocca D'amico Luigi è morto a 91 anni il 14 ottobre 2006
 
Canale di Sicilia 02 dicembre 1942
                                                                                                Guido d’amico




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5 marzo 2009

ARGOMENTI DELLA RUBRICA


1)- Ebraismo, Cristianesimo, Islam.
2)- Diritto tra Dogma e Paradigma.

3)- Presentazione del libro il Delitto Rodino'.
4)- Preghiere  Ebraiche.*
5)- Il delitto Rodinò.*
6)- Il Re Gioacchino Murat.*
7)- Ebrei Cristianesimo Islamismo.*
8)  Piscopio storia Ebraismo.*


*  Pubblicazione  integrale dei libri scritti da Pietro D'Amico, magistrato della repubblica, di   Piscopio.




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1 febbraio 2009

PEPPI CARNALAVARI (DI MARIO D'AMICO)

 

Tradizioni popolari

 

Peppi Carnalavari

(di Mario D’Amico)

 

* Con freschezza e vivacità d’immagine, Mario D’Amico illustra la conclusione attraverso un solenne rituale, che vede la “cremazione” di Peppi Carnalavari per “esorcizzare malinconicamente i nostri affanni e le nostre angosce”.

 

A Piscopio, paesino adagiato ai piedi del castello normanno-angioino di Vibo Valentia e nella valle del Mesima, si consuma ogni anno – il giorno che precede le Sacre Ceneri- il rito della cremazione di Peppi Carnalavari.

Non è una prerogativa esclusiva del mio paese questa forma pagana di celebrazione carnascialesca, ma si sa ognuno porta con sé negli anni e nel tempo le proprie conoscenze e i propri vissuti personali intrisi di ricordi e nostalgie.

Un tempo il carnevale era atteso particolarmente dai bambini come una festa da vivere e celebrare intensamente, tanto che bastava una semplice maschera di carta acquistata al tabacchino del paese per renderli felici, al resto ci pensavano zii, genitori e nonni con stracci opportunamente adattati e rivoltati per far bella mostra di sé, girare per vicoli e rumoreggiare con coperchi di pentole, lattine e casseruole.

Nei giorni di carnevale si era soliti girare per il paese e soffermarsi a gruppi nella piazza centrale attigua alla Chiesa oppure in punti strategici ove era solita radunarsi molta gente (o puntuni) : qui avveniva una recita improvvisata accompagnata da balli sfrenati e ritmicamente cadenzata sotto la guida del maestro di ballo, uomo solitamente baffuto e gagliardo, panciuto e altezzoso, ai cui comandi bisognava assoggettarsi: “Faciti rota ! Fora u primu ! Faciti Largu giovanotti ! Abballati abballati fimmani schietti e maritati ! ” .

Ma l’attesa si concentrava in particolare per l’ultimo martedì di carnevale allorché Peppi (e bastava solo il nome, giacché Carnalavari sembrava superfluo pleonasmo) finiva il suo ciclo terreno in un’orgia casereccia dai risvolti spettacolari fatti di bagordi, buffi necrologi, esequie mascherate da “triguli”, lazzi e sollazzi, immancabili sbronzate di tutti i partecipanti in un turbinio di allegra gazzarra.

La preparazione del funerale di Peppi suscitava particolari curiosità nei bambini.

Essa avveniva fuori paese, in qualche vicino casolare di campagna, il fantoccio era costruito con qualche lacero vestito imbottito di paglia, cravatta al collo e pipa in bocca, la bara un insieme di tronchi di legno e canne secche.

Vietato assolutamente assistere a questa preparazione, ché tutto doveva essere ogni anno una novità ricca di sorprese da lasciare spazio alla fantasia e all’immaginario collettivo.

Ma bambini e adolescenti, si sa, non si danno per vinti; essi trovavano la maniera per introdursi di nascosto e occhieggiare durante la vestizione di Peppi mentre va incontro al suo ultimo destino.

E’ così che essi notano una enorme zucca ingiallita (la testa di Peppi) con due rosse mele a fungere da occhi, bocca e orecchie intagliate e giù giù sotto l’ombelico due grosse arance e un “vijozzu” col chiaro intento di voler evidenziare gli attributi genitali e le forti capacità erotiche del Peppi che fu, e questo suscitava nei ragazzi una irrefrenabile ilarità che soffocavano in risate a denti stretti per non essere scoperti e quindi allontanati.

 

Al tramonto le spoglie del caro estinto partivano dal casolare di campagna e si aggiravano per i vicoli, in testa al corteo il, Vescovo e altri prelati con approssimativa mitra in testa che lentamente procedevano al suono di campanacci; dietro la bara i parenti, tanti e tutti in gramaglie, prediche improvvisate che decantavano le virtù e le benemerenze di Peppi quand’era in vita, le nenie si fanno incessanti e….. il vino allungato dalle finestre o dalle cantine che si affacciavano lungo il percorso aumentava il dolore senza fine e senza ritegno nel ricordo di Peppi.

Qualcuno tra i parenti più stretti e più provati dal dolore tirava fuori del buon pane di grano a forma di pagnotta piena di “ziringuli e ‘nduja piscopisana” della macelleria di compari Luzzo, un ottimo companatico che doveva costituire un estemporaneo “ricunzulu”.

L’epilogo sulla piazza della Chiesa di San Michele: il fantoccio viene issato in alto, la commozione monta, il mastro tamburinaro cadenza i momenti dell’imminente cremazione di Peppi è un enorme falò : le sue ceneri si disperdono nello spazio e con esse la fantasia, i sogni e i giochi di piccoli e grandi.

Addio Peppi !

Da domani saremo tanti Peppi tutti noi alle prese con il quotidiano problema della sopravvivenza e tu, fantoccio di un giorno senza futuro, ci aiuterai ad esorcizzare malinconicamente i nostri affanni e le nostre angosce.

Grazie per la gioia, anche se solo di un giorno regalataci, hai meritato degnamente gli onori funebri che ti abbiamo tributato ed ora più che mai ci rendiamo conto che ci manchi e che non sei vissuto invano.

Ad esequie avvenute.

 

 

Febbraio 2008 Mario D’Amico

 

 

 

 

 

 

 

 

 




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22 gennaio 2009

EBRAISMO, CRISTIANESIMO, ISLAM (DI PIETRO D'AMICO)

 

Ebraismo, Cristianesimo, Islam

Con la frattura tra vecchio e nuovo testamento, abbattutasi in seno all’ebraismo più di duemila anni fà, nella civiltà del mediterraneo, nacquero il cristianesimo e la cristianità, com’è noto, una nuova civiltà che poi si diffuse per tutta l’Europa, e nel mondo allora conosciuto.

Il cristianesimo nasce dall’idea messianica contenuta nella tradizione ebraica e biblica, già nelle scritture più antiche.

L’ultima tradizione ebraica, quella dei profeti, annunciava, dopo un periodo di sventure e tremende punizioni, il rinnovamento del popolo di Dio (Dio uno), il suo risorgere in una nuova forza materiale e morale, che ne avrebbe fatto lo strumento principale per la realizzazione della nazione unica nel mondo.

All’annuncio di questo rinnovamento, che avrebbe dovuto verificarsi attraverso l’opera un messia direttamente investito dall’Onnipotente, si ricollega la figura di Cristo e la sua predicazione.

In realtà l’idea (l’avvento) messianica rompe, irrimediabilmente (e sorprendentemente), con la tradizione ebraica nella sua continuità storica.

Gli ebrei dell’epoca cristiana (primaria) si trovarono di fronte a un dilemma abissale e pesantissimo, tra l’irrimediabile divisione (scismatica separazione) e la difficilissima (impossibile) tensione volta al recupero dell’unità ebraica, nonostante (a causa) il nuovo e impetuoso avvento cristiano.

La frattura, è frattura dogmatica.

Cristo, è Dio o non è Dio ?

La questione è tutta qui !

Se Cristo non è Dio, allora il cristianesimo non è nulla.

Se Cristo è Dio, allora è l’ebraismo che non è nulla.

Le due posizioni appaiono antitetiche e inconciliabili, senza il minimo di concordia possibile, sia pure in un sol punto.

Una tremenda sorte, orribile tragedia che si infrange sulla storia umana e la travolge, causa e punto di partenza delle successive fratture e frantumazioni tra gli uomini (e le loro nazioni) .

L’idea ebraica di Dio uno ed eterno, è idea storicistica e pragmatica, nel senso che l’Onnipotente si realizza nella storia, laddove la filiazione umana ha il compito (eterno e graduale) di svelarne il volto e l’essenza, anche sul piano naturalistico e fisico.

L’idea messianica ebraica non è idea teocratica e ancor meno teologica, si tratta invece di intervento (divino) nella storia, e nel percorso umano quale fatto storico; una realtà dunque, una realtà che opera nella storia, nel suo dinamismo evolutivo, nella continuità e legame con la principialità, al di là ( e al di fuori) della statica dogmatica, immobile e rettilinea.

L’idea messianica cristiana che, invece, vuole (ed esige) la figura di Cristo in quanto Dio, di conseguenza comporta altresì il necessario ricorso alla scientificità logica (teologica) e sillogistica, al fine della relativa conoscenza e dell’esplicazione.

Ne deriva in fin dei conti il necessario ricorso (nell’astrazione dalla storia e dalla prassi) al teorico (teologico), una imbastitura sovrastrutturale (e concettuale) finalizzata a dettare e indicare la figura di Cristo in quanto Dio (seppur figlio dell’Onnipotente ebraico) : Cristo figlio di Dio e, nello stesso tempo, Dio eterno.

La filosofia dualistica greca, che divide il cielo dalla terra, l’immaginifico separato dal reale, costituisce l’elemento metodologico (e strumentale) per la teologia, sul piano razionalistico solamente.

Sicché il cristianesimo finisce col recidere con la veterotestamentarietà ebraica, proprio sul piano (sedicentemente) scientifico, ricorrendo al (solo) razionalismo e negando lo spontaneo (duttile e pragmatico) storicismo: tutto inizia con la greco – romanità (non più dalla veterotestamentarietà), per poi procedere nella medievalità latina e germanica, una lunga e oscura fase storica intermedia, dominata dalla teologia, quale negazione della scienza naturalistica e fisica, ossia negazione della concezione di Dio in quanto realtà (divina) che opera nella storia e a favore della filiazione umana, anche nella dimensione e continuità messianica.

All’umanità tutta non poteva capitare una sciagura più grave, una sorta di negazione interna, intima, della propria natura immanente e storica, impedimento insormontabile di ogni possibile e ulteriore sviluppo (veramente scientifico e naturale), nell’eterno conflitto tra razionalismo ed empirismo, teoria e prassi, teologia e scienza sperimentale, irreale e reale, supposizione ideologica e storia, noumeno e fenomeno (per dirla con Kant).

Sicché l’ebraismo viene ad essere negato dalla sua stessa filiazione cristiana, non solo nella concezione riguardante l’Onnipotente, ma anche nelle metodologie (opposte) di conoscenza utilizzate dall’uomo per investigare e apprendere sulla storia e sull’Onnipotente stesso: da una parte la deduzione aprioristica (la verità che esiste prima), dall’altra l’esperienza induttiva spontanea e libera (la verità che esiste nella storia e che deve essere scoperta nel corso della storia).

Ma non è bastato, vi è ancora dell’altro, vi è l’ulteriore frattura islamica (monoteistica) rispetto al testamento antico ed ebraico, frattura avvenuta tra il sesto e il settimo secolo dopo Cristo.

Nella religione musulmana sono presenti elementi sia ebraici che cristiani.

Secondo la predicazione di Maometto, la rivelazione biblica non è falsa, Mosè e Cristo furono veri profeti, ma non conobbero tutta la verità, la verità dei doveri e dei principi dogmatici del corano, a cui occorre conferire totale sottomissione secondo i voleri di Allah .

Una nuova e grave frattura dogmatica, dunque, come è ben evidente, anche in questo caso.

Sicché l’ebraismo veterotestamentario, sostanzialmente negato dalle sue stesse filiazioni (monoteistiche), finisce nell’ambito di una sorta di eterno anacronismo (storico), e nello stesso tempo nella necessità di un (altrettanto eterno) tentativo volto a riaffacciarsi e riemergere nella storia , e nel corso della storia.

Non è questione di credo (fede) in questa o quella religione, è invece questione di unità e dialogo tra le religioni monoteistiche e abramitiche, un fatto ( e una riconquista) che non si può ottenere in alcun modo, salvo, unicamente, attraverso il ricongiungimento con la paternità veterotestamentaria (la principialità ebraica), attraverso la riduzione dei fondamentalismi dogmatici, il ricongiungimento con l’unico Padre e Onnipotente, quello della rivelazione, testimoniato dalle antiche scritture, l’elemento materiale e storico ove se ne annida la presenza ( la testimonianza), nel più profondo mistero della parola (il verbo).

E’ vero, i conflitti e le guerre dipendono dai plurimi fattori storici, e dalle infinite e variabili contingenze, tuttavia il riconoscere nelle fratture religiose l’elemento radicale e ultimo (ossia primario) di tutte le fratture e le divisioni (successive e susseguenti nel concatenarsi causale) tra gli uomini ( e le nazioni) costituisce ( di già) un elemento basilare e di rinnovata partenza, nel verso dell’autocoscienza umana e storica, nel verso della ricomposizione e dell’unità, il sentimento di appartenenza a un unico Padre, Dio invisibile, uno (unico), Onnipotente ed eterno, il “colui che è”, e che aspetta di essere conosciuto dagli uomini, aspetta che la sua filiazione umana ne sveli il volto.




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22 gennaio 2009

DIRITTO, TRA DOGMA E PARADIGMA (DI PIETRO D'AMICO)

 

diritto tra dogma e paradigma

Un’esperienza storica, in particolare giuridica, attraversata e molto lontana, quale quella romana, non può essere più riproposta come dogma, il suo valore è ormai quello del paradigma.

Dogma è principio, assioma, concetto, sintesi espressiva, verità assunta come fondamentale ed assoluta, espediente, inganno dell’intelletto per significare l’oggetto, il fenomeno, ma anche strumento della logica, sovrastruttura della realtà e della storia, spesso strumento di potere e di oppressione.

Paradigma è modello, esempio dimostrativo, simbolo, insegnamento e guida.

Il diritto, in quanto dogma, è logica, pura logica.

Il diritto, in quanto paradigma, è esperienza, realtà, fatti, in definitiva storia.

Nessun dogma resiste alla verifica storica, che tutto supera e travolge, ogni dogma finisce col diventare paradigma, se sollevato dall’oblio e consegnato alla memoria storica.

Lo studio del diritto romano, come ogni altro studio storico, non può, oggi, avere altra finalità che quella di rilevarne il valore di modello e di insegnamento, per l’eventuale utilità presente e futura.

Gli studi giuridici romanistici, in ultimo quelli dogmatici e positivistici su base razionalistica, del secolo scorso, nell’Europa continentale, preoccupati ed occupati a creare dottrina, giuridicità categorica, aprioristica, sovrastruttura di sistema, partendo dai dati, anche solo lessicali, delle fonti giustinianee, hanno coperto il vero modello empirico – storico – evolutivo del diritto romano delle società civili dell’epoca universale e classica.

Lo studio del diritto, comparato nello spazio e nel tempo, rivela chiaramente che la vera giuridicità naturale è proprio quella empirica delle società civili, non quella imposta dagli statalismi, o peggio dagli assolutismi.

La giuridicità romano-classica è simile, nella metodologia produttiva del diritto, a quella anglo-americana moderna, della Common Law.

La giuridicità empirica è funzionale, utile, efficace, producente, sintonica in rapporto con le finalità economico-liberali, dell’universalismo, in espansione.

La giuridicità positivistica, quale diritto posto e anteposto, e quale dottrina, scienza razionalistica non sperimentale, anche quella mediata dagli Stati di diritto, è invece ingabbiante, rigida, refrattaria ai cambiamenti, controproducente, perennemente e permanentemente in crisi.

Lo studio storico comparato del diritto evidenzia che il positivismo giuridico può essere un errore, un errore in sé.

Questo libro di essenziali elementi di diritto privato romano comparato col moderno (utile per l’esame istituzionale anche di diritto privato oltre che di diritto romano) si prefigge le finalità che seguono.

1) Nell’asse temporale, inserire il diritto romano nel continuo storico della principialità dei diritti antichi del Mediterraneo, e della sua trasfusione nei sistemi moderni, sia positivistici che empiristici, nell’epoca post-romana, medievale, moderna e contemporanea.

2) Nell’asse spaziale, rilevare ed evidenziare i luoghi, le aree geografiche, dove, nei tempi attuali, si pratica la giuridicità empiristica, e dove invece vige quella positivistica: mondo anglo-americano nel primo caso, con metodologia ereditata da quella pretorile classica, e mondo europeo continentale nel secondo caso, con metodologia ereditata da quella giustinianea ecclesiastica.

I vari settori e i singoli istituti di diritto privato vengono pertanto esaminati sia in ottica positivistica che in quella empiristica, per quanto possibile.

Lo studio onesto del diritto, invero, non deve limitarsi a fornire ai giovani che vi si accingono i soli dogmi iniziali (norma, precetto, sanzione, ordinamento giuridico, Stato di diritto ecc.), ma deve altresì immediatamente avvertirli del concetto di giuridicità, ossia del metodo di produzione del diritto, e che in merito non esiste solo quello dogmatico e positivistico, bensì anche quello empiristico, angloamericano quale modello concreto di oggi, spiegandone le differenze ed i piani opposti.

Il rischio, diversamente, è quello di formare ed educare giuristi azzerati dal dogma, incapaci anche di ipotizzare solamente la possibile esistenza di una giuridicità empiristica, antitetica a quella positivistica, sì da offrire quanto meno conoscenza, e permettere di proporre e formulare un giudizio di valore.

Anche al fine di una sana pedagogia giuridica, che dia un approccio relativistico alle professioni del diritto, un relativismo equilibrato, non quello estremo della vuota dialettica dei Sofisti; per quei professionisti del diritto che si troveranno immersi nell'esperienza quotidiana complessa e difficile, da affrontare possibilmente senza preconcetti dogmatici e staticamente rigidi: che sia pertanto una introduzione al diritto capace di dare esplicazione della sua ragion d'essere naturale, umana e storico-umanistica, non già una introduzione alla scienza giuridica fatta di puro razionalismo.

Gli studi giuridici positivistici non possono limitare la comparazione all’interno dei sistemi che si informano del solo ed unico positivismo, senza osservare il piano opposto, quello empiristico.

La pura logica, infatti, allontana dalla conoscenza, dal giudizio di valore, dalla cultura, dalla realtà e dalla storia, essa si rende capace di costruire una giuridicità solo formale, pietrificata, vuota, inutile, se non addirittura dannosa ed immorale.

I romanisti dogmatici hanno avuto la responsabilità maggiore nella costruzione dei dogmi e delle categorie giuridiche, hanno coperto e tradito la natura storico-evolutivo-empirica del diritto romano classico.

Lo studio storico e comparato rivela tale errore, evidenziando che la giuridicità empirica (si dirà di essa, se ne chiariranno i meccanismi operativi) nasce nella società civile, in funzione utilitaristica, segue l’evoluzione storica, in tal senso costituisce diritto naturale.

Lo specialista troverà carenze, errori, omissioni, contraddizioni, esagerazioni, fantasie, infondatezze, ripetizioni, cose riprese, già dette da illustri autori, e quant’altro riterrà e vorrà.

Rispondo di esserne consapevole e l’unico responsabile.

Per la stesura mi sono avvalso semplicemente del contributo offertomi dai testi istituzionali e dalle monografie correnti, di cui mi limito a segnalare i principali autori.

1) Per il diritto romano e gli aspetti storici e comparati: Arangio – Ruiz; Biscardi; Bobbio; Bonfante; Brancati; Burdese; Calimani; Cannata; Cassese; Corbino; Fassò; Franciosi; Guarino; Metro; Nardi; Nicosia; Pugliese; Romano; Sanfilippo; Schiavone; Simone editore; Talamanca; Vacca; Volterra; Johnson.

2) Per il diritto privato moderno: Barbero; Bianca; Bigliazzi; Capozzi; Galgano; Gazzoni; Santoro – Passarelli; Simone editore; Torrente; Trabucchi; Trimarchi.

Tuttavia gran parte di questo lavoro è frutto di personali intuizioni e ricerca.

Pietro D’Amico Piscopio 12.03.2005




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17 gennaio 2009

Diritto, tra dogma e paradigma (di Pietro D'Amico)

 

diritto tra dogma e paradigma

Un’esperienza storica, in particolare giuridica, attraversata e molto lontana, quale quella romana, non può essere più riproposta come dogma, il suo valore è ormai quello del paradigma.

Dogma è principio, assioma, concetto, sintesi espressiva, verità assunta come fondamentale ed assoluta, espediente, inganno dell’intelletto per significare l’oggetto, il fenomeno, ma anche strumento della logica, sovrastruttura della realtà e della storia, spesso strumento di potere e di oppressione.

Paradigma è modello, esempio dimostrativo, simbolo, insegnamento e guida.

Il diritto, in quanto dogma, è logica, pura logica.

Il diritto, in quanto paradigma, è esperienza, realtà, fatti, in definitiva storia.

Nessun dogma resiste alla verifica storica, che tutto supera e travolge, ogni dogma finisce col diventare paradigma, se sollevato dall’oblio e consegnato alla memoria storica.

Lo studio del diritto romano, come ogni altro studio storico, non può, oggi, avere altra finalità che quella di rilevarne il valore di modello e di insegnamento, per l’eventuale utilità presente e futura.

Gli studi giuridici romanistici, in ultimo quelli dogmatici e positivistici su base razionalistica, del secolo scorso, nell’Europa continentale, preoccupati ed occupati a creare dottrina, giuridicità categorica, aprioristica, sovrastruttura di sistema, partendo dai dati, anche solo lessicali, delle fonti giustinianee, hanno coperto il vero modello empirico – storico – evolutivo del diritto romano delle società civili dell’epoca universale e classica.

Lo studio del diritto, comparato nello spazio e nel tempo, rivela chiaramente che la vera giuridicità naturale è proprio quella empirica delle società civili, non quella imposta dagli statalismi, o peggio dagli assolutismi.

La giuridicità romano-classica è simile, nella metodologia produttiva del diritto, a quella anglo-americana moderna, della Common Law.

La giuridicità empirica è funzionale, utile, efficace, producente, sintonica in rapporto con le finalità economico-liberali, dell’universalismo, in espansione.

La giuridicità positivistica, quale diritto posto e anteposto, e quale dottrina, scienza razionalistica non sperimentale, anche quella mediata dagli Stati di diritto, è invece ingabbiante, rigida, refrattaria ai cambiamenti, controproducente, perennemente e permanentemente in crisi.

Lo studio storico comparato del diritto evidenzia che il positivismo giuridico può essere un errore, un errore in sé.

Questo libro di essenziali elementi di diritto privato romano comparato col moderno (utile per l’esame istituzionale anche di diritto privato oltre che di diritto romano) si prefigge le finalità che seguono.

1) Nell’asse temporale, inserire il diritto romano nel continuo storico della principialità dei diritti antichi del Mediterraneo, e della sua trasfusione nei sistemi moderni, sia positivistici che empiristici, nell’epoca post-romana, medievale, moderna e contemporanea.

2) Nell’asse spaziale, rilevare ed evidenziare i luoghi, le aree geografiche, dove, nei tempi attuali, si pratica la giuridicità empiristica, e dove invece vige quella positivistica: mondo anglo-americano nel primo caso, con metodologia ereditata da quella pretorile classica, e mondo europeo continentale nel secondo caso, con metodologia ereditata da quella giustinianea ecclesiastica.

I vari settori e i singoli istituti di diritto privato vengono pertanto esaminati sia in ottica positivistica che in quella empiristica, per quanto possibile.

Lo studio onesto del diritto, invero, non deve limitarsi a fornire ai giovani che vi si accingono i soli dogmi iniziali (norma, precetto, sanzione, ordinamento giuridico, Stato di diritto ecc.), ma deve altresì immediatamente avvertirli del concetto di giuridicità, ossia del metodo di produzione del diritto, e che in merito non esiste solo quello dogmatico e positivistico, bensì anche quello empiristico, angloamericano quale modello concreto di oggi, spiegandone le differenze ed i piani opposti.

Il rischio, diversamente, è quello di formare ed educare giuristi azzerati dal dogma, incapaci anche di ipotizzare solamente la possibile esistenza di una giuridicità empiristica, antitetica a quella positivistica, sì da offrire quanto meno conoscenza, e permettere di proporre e formulare un giudizio di valore.

Anche al fine di una sana pedagogia giuridica, che dia un approccio relativistico alle professioni del diritto, un relativismo equilibrato, non quello estremo della vuota dialettica dei Sofisti; per quei professionisti del diritto che si troveranno immersi nell'esperienza quotidiana complessa e difficile, da affrontare possibilmente senza preconcetti dogmatici e staticamente rigidi: che sia pertanto una introduzione al diritto capace di dare esplicazione della sua ragion d'essere naturale, umana e storico-umanistica, non già una introduzione alla scienza giuridica fatta di puro razionalismo.

Gli studi giuridici positivistici non possono limitare la comparazione all’interno dei sistemi che si informano del solo ed unico positivismo, senza osservare il piano opposto, quello empiristico.

La pura logica, infatti, allontana dalla conoscenza, dal giudizio di valore, dalla cultura, dalla realtà e dalla storia, essa si rende capace di costruire una giuridicità solo formale, pietrificata, vuota, inutile, se non addirittura dannosa ed immorale.

I romanisti dogmatici hanno avuto la responsabilità maggiore nella costruzione dei dogmi e delle categorie giuridiche, hanno coperto e tradito la natura storico-evolutivo-empirica del diritto romano classico.

Lo studio storico e comparato rivela tale errore, evidenziando che la giuridicità empirica (si dirà di essa, se ne chiariranno i meccanismi operativi) nasce nella società civile, in funzione utilitaristica, segue l’evoluzione storica, in tal senso costituisce diritto naturale.

Lo specialista troverà carenze, errori, omissioni, contraddizioni, esagerazioni, fantasie, infondatezze, ripetizioni, cose riprese, già dette da illustri autori, e quant’altro riterrà e vorrà.

Rispondo di esserne consapevole e l’unico responsabile.

Per la stesura mi sono avvalso semplicemente del contributo offertomi dai testi istituzionali e dalle monografie correnti, di cui mi limito a segnalare i principali autori.

1) Per il diritto romano e gli aspetti storici e comparati: Arangio – Ruiz; Biscardi; Bobbio; Bonfante; Brancati; Burdese; Calimani; Cannata; Cassese; Corbino; Fassò; Franciosi; Guarino; Metro; Nardi; Nicosia; Pugliese; Romano; Sanfilippo; Schiavone; Simone editore; Talamanca; Vacca; Volterra; Johnson.

2) Per il diritto privato moderno: Barbero; Bianca; Bigliazzi; Capozzi; Galgano; Gazzoni; Santoro – Passarelli; Simone editore; Torrente; Trabucchi; Trimarchi.

Tuttavia gran parte di questo lavoro è frutto di personali intuizioni e ricerca.

Pietro D’Amico Piscopio 12.03.2005




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17 gennaio 2009

Crisi della giustizia tra positivismo ed empirismo giuridico (di Pietro D'Amico)

 

Crisi della giustizia

tra positivismo ed empirismo giuridico

(Pubblicato su il «Giornale di Calabria»

nei giorni 26-27-28 giugno 1997)

Intervengo sui problemi della giustizia, ringraziando per l’invito e per lo spazio che mi si concede.

Si parla da anni di crisi della giustizia, apparendo ormai sotto gli occhi di tutti, addetti ai lavori e non.

Quando si parla di giustizia ci si riferisce all’amministrazione della giustizia, nei settori del penale e del civile, ma anche delle altre giurisdizioni come quella amministrativa.

Nel settore penale il problema concerne la garanzia delle libertà personali in rapporto con l’esigenza di perseguire i reati, specie, in ultimo, quelli rientranti nei diffusi fenomeni della corruzione e della mafiosità.

Gli altri settori, diversi dal penale, sono gravemente compromessi a causa dell’improduttività, per l’incapacità di esprimere un’adeguata risposta giudiziaria alle controversie di ordine privatistico.

I problemi, però, non vanno visti per settore, la crisi dell’amministrazione della giustizia è totale, riguarda il sistema giustizia, il metodo utilizzato per produrre giudizio, ciò che con una sola parola si chiama giuridicità.

Volendo affrontare correttamente il problema, per forza di cose occorre utilizzare i termini tecnici degli addetti ai lavori, come questo appena detto, giuridicità, per l’appunto.

Giuridicità significa sistema, metodo di giustizia e di diritto.

L’amministrazione della giustizia è un sistema adoperato dagli addetti, dai tecnici, dagli esperti del diritto, ed è riversato sui non addetti, i cittadini, i destinatari, incidendo sulle loro vicende e sui loro destini.

È pertanto il sistema degli addetti che deve riflettere su se stesso al fine di capire se la strada e gli strumenti praticati sono i più utili e funzionali, i più giusti o meno, per lo scopo da perseguire e da raggiungere.

Il nostro tipo di giuridicità viene inquadrato nel cosiddetto positivismo giuridico, nel senso che essa, la giuridicità, è prodotta dalle leggi, dalla dottrina interpretativa e dalle indicazioni di legittimità delle alte Corti (Cassazione, Corte Costituzionale).

Il giudice è tenuto ad applicare la legge, rapportandosi, nel contempo, con tale sovrastante tetto positivo di giuridicità, sui fatti che valuta e decide.

Positivismo giuridico significa, essenzialmente, diritto posto (meglio imposto), anteposto e previsto, vigente, perentorio, uniforme, creato dagli organi costituzionali ed istituzionali deputati.

L’operazione del giudice è il prodotto della sintesi dei parametri sovrastrutturali e formali testé detti, uniti al fatto concreto nella sua contingenza e particolarità.

Sul piano filosofico, la radice di tale giuridicità va ricercata nel pensiero hegeliano, che unisce la realtà nella forma, con la prevalenza di quest’ultima, sovrastante la prima.

In fondo è una giudicità che risulta figlia del razionalismo kantiano, sebbene abbia in sé la pretesa, tipicamente hegeliana, bugiarda, storicistica e realistica, poiché, con opera mistificatoria, la realtà è inglobata dalla logica.

Posto tale punto fermo, storico e di pensiero, l’addetto ai lavori deve prima di tutto domandarsi, cercando di acquisire la maggiore consapevolezza possibile, calandosi nella realtà, a quale risultato ci abbia condotti la giuridicità positivistica.

*

Occorre cioè fare un bilancio del positivismo giuridico, imperante ormai da quasi due secoli sul sistema italiano, e sui sistemi dei paesi che l’hanno recepito, come la Germania, la Francia, la Russia, la Spagna, i Paesi Latino-Americani, in genere gli Stati di religione cristiana, cattolica, ortodossa (Ebraismo dogmatico).

Nei paesi di tradizione anglo-americana, e di religione protestante (Ebraismo antidogmatico), che sono alla testa dell’economia e delle civiltà mondiali, si pratica una giuridicità diversa, quella cosiddetta empirica.

*

Ma è poco dire che la giuridicità empirica sia diversa da quella razional-positivistica, essa è perfettamente opposta, antitetica.

Occorre, dunque, chiarire e approfondire in che cosa consiste la giuridicità empirica.

Va premesso che non esistono, non sono praticate, né la storia conosce, forme di giuridicità intermedie, graduate, diverse dalle due sopradette, quella positivistica e quella empirica, prova ne è che la nostra, la giuridicità positivistica, è già in sé mediativa, rispetto al razionalismo assoluto e volontaristico, è hegeliana come detto, unisce la realtà nella forma, e tuttavia i risultati sono quelli che sono, riportando verso un rinnovato razionalismo, di ritorno, e producendo un sistema sempre più ingabbiante, controproducente.

Occorre osservare meglio, in toto, valutare la giuridicità opposta, quella empirica, anglo-americana, che non conosce crisi, per quel che ne sappiamo.

Il positivismo giuridico potrebbe in definitiva essere un errore, la giuridicità razionalistica un errore in sé, come ritenuto dall’empirìa giuridica opposta, anglo-americana.

Il nuovo codice di procedura penale vigente costituisce un tentativo di avvicinamento alla metodologia empirica, ad imitazione del processo penale americano, di tipo accusatorio, ove accusa e difesa stanno su un piano paritario ed il giudice è terzo garante, oltre che giudicante.

È già tanto avere capito e riconosciuto che può esserci, e può praticarsi, una giuridicità diversa dalla nostra.

Tuttavia ne è scaturita un’operazione con esito sterile, se non addirittura dannoso, di innesto di un certo organo in un corpo naturalmente estraneo: i trapianti innaturali producono rigetto.

Invero il processo americano non è regolato da un codice, bensì da direttive basilari e di massima, sostanzialmente costituzionali.

Tali direttive sono gestite dai giudici, che li adattano nei casi concreti.

La nostra procedura è invece costituita da un codice contenente numerosissime norme, articoli di legge, altre leggi sono poi seguite e si sono aggiunte, il tutto è stato puntualmente sistemato dalla dottrina processualistica, interpretato dalle indicazioni di legittimità della Suprema Corte, modificato ed abrogato qua e là e di tanto in tanto dalla Corte Costituzionale: una gabbia come e più di prima.

La preoccupazione principale è quella di regolare l’attività del giudice, al fine di evitare, e di impedirgli, abusi di potere, incidenti sulle libertà personali.

È una preoccupazione di tutti, giustissima, ma va osservato e ci si deve chiedere se è meglio, a tal fine, la via della «legittimità incastonate», ovvero quella di porre il giudice direttamente davanti al principio, affidandogli solamente il principio da gestire.

Potrebbe, infatti, paradossalmente, accadere, come accade, che quegli strumenti di legittimità, mediativi in rapporto col principio, finiscano invece col tradursi in strumenti contrari, di maggiore forza obbligatoria per il giudice, allontanandolo dal principio stesso.

La forza della legge conferisce al giudice un potere enorme, sicuramente maggiore rispetto al potere che può derivargli dai soli principi, anche se può apparire, a prima vista, l’inverso.

Non è un caso se le forze politiche opposte (destra e sinistra, solo per semplificare), nei sistemi statalistici, tendono ad appropriarsi della giustizia e del giudice, o quantomeno ad ingraziarseli, stante la comune, uniforme, totale, sottoposizione al tetto sovrastante della legalità, quella legalità che in effetti convoglia la giurisdizione ora da una parte ora dall’altra, a seconda delle forze politiche prevalenti che la esprimono.

Nello stato di diritto, per chiarire meglio, i tre poteri costituzionali, legislativo, esecutivo, giudiziario, sono subordinati alle leggi, prodotte dal primo (legislativo), ed eseguite dal secondo (esecutivo), mentre il terzo (giudiziario), a cui è affidato il controllo, opera tale controllo non in rapporto con la Costituzione, ma in rapporto con le stesse leggi.

Finisce che la legge controlla se stessa, tramite i parametri propri, che crea, trasforma, modifica abroga.

Il controllo di costituzionalità è infatti incidentale, formale, verticistico, straordinario.

Ne consegue che, se il comando deriva dalla legge e non dai principi, risulteranno più forti quegli organi che di essa hanno la gestione maggiore, concentrazione di autorità ed attrattiva dell’interesse degli altri poteri, a scapito degli stessi principi, che su questa strada rischiano di non essere più comuni, di frantumarsi, o quantomeno di non essere più sentiti come tali.

Viene da domandarsi spontaneamente se tale stato di diritto non sia in effetti una filiazione di quello assoluto, hegeliano.

Nel bene e nel male, il sistema anglo-americano (in ispecie quello federale) sottopone il giudice ai soli principi, non alla legge, senza dottrina con pretesa interpretativa, né indicazioni di legittimità, né ancora interventi modificativi e abrogativi del controllo vertistico della cosiddetta costituzionalità.

Il sistema anglo-americano non conosce Cassazione, né Corte Costituzionale, né dottrina giuridica, le facoltà giuridiche universitarie puntano sullo studio dei princìpi, della storia del diritto e del pensiero filosofico che lo regge, della sola casuistica, e del contratto quale mezzo giuridico per eccellenza realizzativo dell’economia liberale universale, oltre che, a seconda delle specializzazioni, sullo studio delle particolari discipline, come la medicina, la psicologia, la sociologia, l’economia, applicate ai problemi della giustizia, in un’ottica complessivamente pragmatistica e utilitaristica, culturale nella sostanza, non solo logica e sistematica.

Sicché, il giudice anglo-americano, in rapporto con le leggi, dovendo realizzare il principio che gestisce, si pone su di un piano di fondamentale diffidenza, le applica se le ritiene utili al fine primario, diversamente le tralascia.

Ne deriva che il cosiddetto «principio di legalità» viene realizzato rapportandolo con i princìpi costituzionali, non con le leggi, mediative ed aprioristiche.

Il diritto dei giudici, pertanto, si realizza e si atteggia come argine rispetto alle legislazioni, alle oligarchie politiche, capitalistiche e finanziarie che le producono.

La «Common Law» inglese è argine contro il dispotismo regio e politico, da sempre.

In tale sistema anglo-americano, il giudice è garante dei principi costituzionali, direttamente ed operativamente sul campo, nella quotidianità.

Il metodo empirico-casuistico è più vicino all’etica ed alla giustizia sostanziale, piuttosto che a quella formale.

La terzietà del giudice va intesa proprio in tal senso, quello della salvaguardia e della garanzia diretta dei princìpi costituzionali, anche in rapporto con i poteri del legislativo e dell’esecutivo, costretti, in tal guisa, anch’essi, al rispetto dei principi comuni, senza possibilità di riversare, delegando, sul sistema giudiziario, i problemi più o meno gravi della società civile, nella migliore delle ipotesi, dopo averli tollerati se non addirittura favoriti e prodotti.

*

• I corollari della giuridicità empirica sono tanti, di seguito come esempio se ne indicano solo alcuni.

• Il Pubblico Ministero non è di certo un giudice, per natura e funzione, anzi, dal punto di vista delle garanzie delle libertà, tale organo può apparire un pericolo ed una minaccia, da controllare ed arginare.

• La sua stessa attività di intervento nel perseguire i reati, è, necessariamente, discrezionale, indirizzata sui fenomeni di maggiore rilevanza e di insidia per la convivenza civile, in un dato momento storico, salvo i fatti incidenti sulla persona, come l’omicidio, o sulla collettività per ciò che concerne l’ordine pubblico.

• Non vi è differenza tra la materia penale processuale e quella sostanziale, le ipotesi di reato sono poche, e poche devono rimanere nella misura possibile, largamente formulate, secondo assetto costituzionale, non esasperatamente tassative (come invece accade nei sistemi perentori), sì da concedere libertà di giusto apprezzamento e valutazione nei casi concreti.

• Il giudizio è di solo fatto, senza pretesa tecnico-scientifica di diritto, lo compie una giuria popolare, riguarda l’accertamento della vicenda e la ricerca del responsabile: il giudizio finale costituisce infatti verdetto, non già sentenza.

• Affermata la responsabilità, con l’accertamento del fatto, il punto di osservazione si sposta di baricentro, si pone sull’autore del fatto medesimo, viene di conseguenza scelta una pena, commisurata, nella quantità e nella qualità, col tipo di reato commesso, con la personalità del reo, nell’ottica della rieducazione, del recupero, ma soprattutto della salvaguardia del bene comune, senza peraltro dogmatizzare tali parametri, stante la metodologia del caso per caso, riferita al singolo autore, unico nella sua individualità.

• Le pene non sono tassative, pur sussistendo una tipicità generica, sono di vario genere, ampiamente alternative, patrimoniali, lavorative, severamente detentive quando è strettamente necessario, la stessa pena di morte è frutto di tale metodo operativo casuistico portato alle estreme conseguenze, a prescindere dal giudizio di valore sicuramente aberrante e negativo (quantomeno per la nostra cultura).

• Molta materia penale viene trattata con un largo uso di misure preventive e di sicurezza, intervenendo soprattutto sui patrimoni accumulati illecitamente.

• Vengono infatti distinti gli interventi di ordine pubblico da quelli dell’azione penale: i problemi dell’ordine pubblico sono affrontati nella quotidianità e nell’immediatezza, con strumenti esecutivi posti sotto la garanzia del giudice, che accerta fatti e responsabilità, e con decisioni discrezionali e utili sia per il bene comune che per il singolo soggetto nella direzione del recupero; i problemi più gravi invece, quelli ove è necessario operare con interventi di accertamento ad ampio raggio, problemi afflittivi quali la corruzione politica e la criminalità diffusa e grave, vengono affrontati con l’azione penale vera e propria. Nei sistemi positivistici al contrario i due suddetti aspetti vengono unificati e confusi sotto il tetto del garantismo, e del processual-legalismo.

• La misura della pena è discrezionale, si attaglia alla persona del reo, senza metrologie predeterminative (es. attenuanti, aggravanti, continuazione, e quant’altro escogitato dalla sistematica).

• Il reato è un fatto, un fatto dell’uomo, non un negozio giuridico, o un atto da vedere nell’ottica logico-sistematica (volontà, evento, nesso di causalità, elementi essenziali, accidentali, ecc…).

• Il giudizio viene posto sul singolo autore, lontano dalle ipotesi associative e di concorso allargato, per quanto possibile, attesa la discrezionalità dell’intervento (se l’America avesse dovuto, obbligatoriamente, ad esempio, perseguire le associazioni criminose gravitanti intorno a J. Gotti, avrebbe dovuto coinvolgere processualmente un numero elevatissimo di soggetti, un numero probabilmente imprevedibile).

• La possibilità di impugnativa è ridotta al minimo, ricorre per fatti eccezionali, raramente: il correttivo non è verticistico, ma orizzontale, mancando il giudicato formale, potendosi intervenire successivamente secondo lo stato oggettivo delle cose e soggettivo dell’autore del reato.

• La garanzia del giudizio non proviene dalla motivazione scritta del provvedimento giudiziario, ma dalla coscienza di chi lo pone e dal rispetto dei princìpi.

Al contrario, anzi, una motivazione ben congegnata, “buona”, logicamente «sovrastrutturata», può arrivare a falsare la verità, trasformando in nero il bianco.

Nel sistema logico-sistematico, poi, l’uso finale dei computers (comunque salutari, atteso il sistema) porta a maggiore sovrastruttura, con esito, allo stato, imprevedibile.

Di recente, per fare un esempio, ho avuto occasione di esaminare una cospicua sentenza penale, di primo grado, fatta di circa mille pagine, solo settanta enunciative ed esplicative del fatto, il resto un interminabile ed inarrestabile fiume di parametri dottrinali e di legittimità, chiaramente inseriti attraverso la memoria di un computer.

Mi sono sinceramente chiesto se tale metodologia operativa sia costituzionale o meno, atteso l’obbligo della motivazione, motivazione però comprensibile ed accessibile per i diretti interessati, non solo per gli addetti ai lavori.

Invero il giudice andrebbe valutato e considerato per il suo equilibrio, per il senso etico, per il coraggio, per l’indipendenza e anche per la sua umanità, non certo per quanto scrive, il tecnicismo invece lo allontana da tutto ciò, o quantomeno lo ostacola.

E così via.

Si può dire di tutto, siamo all’antitesi, per cui il processo penale all’americana, trapiantato in Italia, è come un albero senza radici.

Nel sistema strettamente dogmatico-tassativo, il nostro sistema, era meglio il codice previgente, rispondeva, quantomeno, ad un suo ordine logico, sintonico alla giuridicità dogmatica, non escluso l’ordine ricognitivo, materiale, delle carte, che il nuovo codice ha frantumato fino all’inverosimile, amplificando enormemente il dato documentale, sì da rendere ormai poco esaustivamente raggiungibile il preteso controllo di legittimità, sebbene paradossalmente le mire del nuovo codice fossero state perfettamente contrarie.

*

In materia civile, poi, il nostro sistema risente gravemente di una procedura che regola passo passo l’attività delle parti e del giudice, procedura esasperatamente anelastica, non compositiva degli interessi in gioco.

La giuridicità civilistica empirica è invece informale, utilizza rituali di pace, transattivi, laddove giocano un ruolo determinante le libere professioni degli avvocati, dei notai, dei commercialisti, ecc…

Nell’empirìa civilistica le libere professioni legali funzionano da filtro di litigiosità, essendo munite di poteri di intervento, con l’interesse, anche proprio e professionale, diretto ad evitare, ammortizzando, il giudizio, piuttosto che a produrlo e moltiplicarlo.

Avviene invece che nel nostro sistema positivistico i criteri della cosiddetta legittimazione, della pregiudizialità e della reale pluralità delle giurisdizioni, moltiplicano i percorsi giudiziari, rendono faticosamente lungo il raggiungimento dell’esito finale di tutela.

Peraltro il razionalismo processualistico impone un unico tipo di percorso e di procedura, uniforme, per tutte le questioni, piccole, grandi, grandissime.

Nel nostro sistema, l’empirìa civilistica, compositiva, transattiva, realizzabile tramite l’atto pubblico, è ristretta, limitata alla materia ed all’attività notarile (una sorta di riserva di caccia poco funzionale al resto del sistema), mentre agli avvocati è affidata la litigiosità, solo questa, verso la quale il loro interesse diventa inevitabile, esclusivo, incondizionato, finendo col provocarla, produrla, amplificarla, piuttosto che risolverla, scaricandola sul sistema giudiziario, anziché trovando i metodi compositivi all’interno della stessa società civile, ove quelle professioni sono calate ed operano, anche al fine di impedire la conflittualità diffusa che danneggia il tessuto sociale nell’aggregazione e nella coesione.

• Il sistema giudiziario risulta così compresso, da un parte, dalla positività legislativa superiore e delegante, dall’altra dalla società civile istante, in attesa di una normalità funzionale mai realizzata.

• Anche in materia civile, come in quella penale, nel sistema anglo-americano, il giudice gestisce poche direttive di base, sostanziali e processuali insieme, procedendo equitativamente, secondo il metodo del caso per caso (casuistico), dello «stare decisis», rifacendosi cioè a casi analoghi (analogia reale, non formale e di legittimità), precedenti, utilizzando tuttavia anche il criterio della «distinguishing», cioè il distinguo necessario quando occorre.

Gli elementi probatori non documentali vengono raccolti in udienza, attraverso gli interrogatori dei testi, secondo immediatezza e liberamente.

Il giudizio si conclude con una soluzione decretata, anche dettata materialmente in udienza.

Si tratta di una decisione esecutiva, non si tratta di sentenza formale, decisione pertanto incisiva sulla realtà, modificabile se successivamente cambiano le cose.

Il controllo è anche qui in linea di massima orizzontale e non verticale.

Le questioni vengono portate al giudice già istruite nei loro elementi di fatto e probatori, quando gli stessi avvocati ritengono, e ciò deve accadere in linea di massima eccezionalmente, necessario l’intervento giudiziario, non solo dopo i tentativi stragiudiziali di composizione transattiva, ma anche quando sulla questione concreta manca un precedente reale cui fare riferimento, poiché in tal caso gli studi professionali hanno l’obbligo deontologico e giuridico di uniformarsi secondo transazione (al di fuori dell’azione giudiziaria, nel senso generale di convenzione, accordo).

Si invertono così le cose: l’interesse professionale primario è qui quello della composizione, non quello della lite.

È estremamente importante che la professione legale non sia limitata alla sola litigiosità, ma che comprenda altresì quella notarile, empirico-compositiva, pacificante.

I nostri giudici, i più bravi, da noi, nel nostro sistema, in media producono quindici sentenze civili al mese, salvo che non si tratti di questioni particolarmente impegnative.

I nostri giudici devono istruire le cause, avendo a che fare con strumenti processuali, formali, difficoltosi, ingombranti, con giurisprudenza di legittimità e con dottrina.

Quindici sentenze al mese sono ben poca cosa nel mare delle pendenze sempre più in aumento.

Le sentenze sono poi impugnabili fino in Cassazione, vanno sotto il vaglio di giudizi progressivamente sempre più formali, limitati infine all’indagine di sola legittimità.

Accade spesso che su cause, anche di poco conto, i giudici debbano risolvere questioni solo logiche, impegnando notevoli energie intellettuali, senza produrre risultati effettivi ed apprezzabili nell’economia del tutto e per la società civile.

*

Sembra proprio che la volontà totale e politica del sistema e del processo sia quella di negare il giudizio fattuale e incisivo.

*

Senza poi tacere un rischio grave, gravissimo, quello di vedere il formalismo spingere giudici ed operatori ad allontanarsi dalla realtà, ad osservarla con le lenti della sola logica e della forma.

La dottrina positivistica, in merito, ha prodotto danni incalcolabili; la positività giuridica, e il positivismo giuridico, possono essere stati una calamità per la storia europea continentale; risulta chiaro il pericolo dell’intorbidimento del chiarore visivo e dell’otturazione dell’udito, delle intelligenze, della memoria storica e della cultura, col baratto (il contrabbando) della sola logica pura ed esasperata.

Il punto di osservazione positivistico è sovrastrutturale, sovrastante; il giudizio diventa giurisdizione, giurisdizione statalistica.

Il giudice di Stato è obbligato alla legge, la legge è interpretata dalla dottrina e dal vaglio di legittimità delle alte Corti, la dottrina è fatta di forme e di categorie, le forme e le categorie hanno la pretesa scientifica dell’inquadramento aprioristico dei fatti.

E non se ne esce da questo processo circolare.

Tutto è contro la realtà e la storia, può rendersi strumento di forza e di oppressione, può rendersi strumento di bieco, cavilloso, mistificatorio immoralismo, invisibile, insidioso, come avvertiva ed ammoniva Jhering, già il secolo scorso, al tramonto della vita, lui che si era accorto del pericolo insito nel razionalismo puro, dopo averlo coltivato per tanto tempo in seno al positivismo giuridico, e dopo aver attraversato gran parte della propria esistenza nell’impegno e nello studio della giurisprudenza dei concetti, quella tedesca, la Begriffsjurisprudenz, la più spinta ed estremistica.

Positivismo è perciò uguale a formalismo, statalismo, in fondo assolutismo (sia pure camuffato).

L’empirismo invece punta sulla società civile e le professioni legali, in essa calate, tendono a pacificare, mediare, transigere.

Le professioni legali, nei sistemi con giuridicità empirica, ricorrono al giudice, terzo, non per risolvere questa o quella lite particolare, ma per avere indicazioni di giudizio quando mancano precedenti giudiziali reali, così nel contempo chiedendo di decidere e decretare anche sul particolare caso portato alla cognizione, diversamente, gli avvocati hanno l’obbligo di regolarsi in sintonia col precedente medesimo, risolvendo negli studi professionali privati le questioni, e pacificando.

Il giudice potrebbe non ricevere e non decidere una questione analoga già risolta, con un precedente reale sussistente (criterio del case-metode): anche per tale motivo vi è l’interesse opposto alla litigiosità da parte delle professioni legali.

Gli studi legali americani sono forniti di raccolte giurisprudenziali voluminosissime per la ricerca del precedente reale, secondo metodologia casuistica, utilizzano il procedimento dell’indagine e dell’analisi nella varietà dei casi e dei precedenti, ma non hanno libri di dottrina.

Il sistema positivistico è allucchettato, chiuso, centralizzato, refrattario ai cambiamenti, è costituzionalmente statalistico e rigido.

Il sistema empirico è tendenzialmente aperto, federale, universale, accogliente, costituzionalmente elastico.

Rimane essenziale il costante metodo nella varietà dei fatti e nella complessità dell’empirìa.

Da uno Stato all’altro, in seno al federalismo unitario, il diritto proprio di ciascuna società civile interna, il diritto spontaneo e consuetudinario, storico-evolutivo, può benissimo essere diverso dagli altri diritti, anzi lo è sicuramente.

*

Chi scrive non è ingenuo fino al punto di non capire che non esistono sistemi perfetti, semplicemente vuole introdurre critica, consapevolezza, comparazione tra diversi tipi di giudicità, quella comparazione che gli studi giuridici positivistici in fondo negano, limitano, operandola solo all’interno dei sistemi che si informano del solo ed unico positivismo, senza formulare l’antitesi, senza osservare il piano opposto.

Chi scrive ha sempre avuto difficoltà enormi nel reperire testi giuridici informativi, esplicativi sul sistema empirico; gli studi universitari, in Italia, neppure pongono nella possibilità di formulare l’ipotesi alternativa rispetto alla giuridicità positivistica.

Ho appena detto che la «scienza giuridica», la logica, può impedire di vedere e di sentire.

Tutto è progettato nella direzione ostacolante la conoscenza. Mi capita talora di parlare, confrontandomi con colleghi, avvocati, professori, i cosiddetti tecnici, addetti ai problemi della giustizia, ne vengono fuori obiezioni disarmanti: come, e il principio di legalità dove lo poni? E quello della certezza del diritto?…

Ho imparato a capire che i dogmi sono duri a scemare e morire, il razionalismo tende a pietrificare tutto.

Tuttavia mi sono accorto che vi sono due categorie di interlocutori, la maggior parte, coloro che sono in buona fede, in un certo senso «azzerati» dagli studi logico-formali, e coloro, in verità pochi, che invece sono «avvertiti», che ritengono pericoloso porre il giudice al centro del sistema con funzioni di garanzia e per cambiare tutto, giudice che poi sarebbe una professionista avvocato con funzioni giudiziarie anche temporanee (quelli di carriera in America sono pochissimi), un cittadino con una funzione, non un magistrato e giudice in quanto tale, preferendo di conseguenza non parlarne, rimuovendo così il problema, anche, se necessario, con sordo ostracismo.

Ma la questione è antica, antichissima, si ripete e riemerge di epoca in epoca nel mondo europeo continentale.

In età non molto lontana, quella pre-illuministica, lo scontro tra le opposte posizioni, razionalistica, poi divenuta kantiana, da una parte, ed empiristica, storico-evolutiva, di Vico e Ugo Grozio, dall’altra, è stato aspro, furibondo.

I cattolici e la chiesa di Roma professavano la dogmatica formale, offrivano la loro metodologia della giuridicizzazione, informando la sistematica e la processualistica «laica» degli Stati europei continentali, attraverso gli studi romanistici (di diritto romano), da secoli versati in tale opera dogmatica, paradossalmente e proditoriamente contro la natura storico-empirica del diritto romano classico, di cui il vero erede è la giuridicità anglosassone, non la nostra.

Gli studiosi di diritto romano (i c.d. romanisti) hanno la responsabilità maggiore nell’opera costruttiva dell’edificio positivistico.

I protestanti, lontani dalla centralità romana, coltivavano invece l’antidogma e l’empirìa, espandendosi nel mondo Nord-americano.

Ma, come dicevo, è ora di fare un bilancio sul positivismo giuridico.

Noto, con un po’ di soddisfazione, che, gradatamente, ci si sta accorgendo che il problema di fondo è proprio questo, il positivismo oppressivo ed ingombrante.

Osservo che, nei dibattiti televisivi e della stampa, ci si sta avvicinando, girando intorno, purtroppo ancora con grande inconsapevolezza storica.

Di recente, Norberto Bobbio, in un suo pregevolissimo scritto (Il positivismo giuridico, Giappichelli, 1996), ha sostanzialmente evidenziato i limiti di questo sistema razionalistico, ha posto la riflessione, ha tentato comunque di dargli qualche merito, quantomeno quello dell’ordine metodologico, utile alla scienza giuridica (se si rimane nell’ambito della scienza giuridica).

Ma Bobbio non chiarisce e non dice quale vera utilità «la scienza giuridica» può avere in rapporto con la società civile, su cui il diritto, quello aprioristico, scientifico, di legittimità, fin qui esaminato e vagliato, viene riversato; l’illustre studioso si limita a concludere respingendo la versione forte, assolutistica, del positivismo, accogliendo quella moderata e più attenuata, ma invero poco precisata e identificata.

Per quel che ne pensa, molto modestamente, chi scrive, le mediazioni, in questo campo, come dimostra l’esperienza della storia, spostano il problema di metro in metro, di futuro in futuro.

Bobbio sa molto bene che la storia non conosce una mistificazione più grande dell’ultima elefantiaca opera mediativa, quella di Hegel, che ha prodotto quel che tutti sappiamo, opera mediativa simile, forse, volendo trovare un precedente storico, per la verità molto lontano, a quella farisaica in rapporto col dogmatismo sadduceo (Dio ci guardi dai Sadducei!) dell’Ebraismo antico, verso cui solo la voce forte e severa di San Paolo, l’antidogmatico, ha potuto contraddire e incidere nella civiltà mediterranea cristiana; e non è un caso se tutta la giuridicità empirica, utilitaristica, anglo-americana, protestante, si basi sull’etica paolina, umana e universale.

Ritengo di dover ripetere, avviandomi a concludere, che i sistemi “perfetti” non esistono, la perfezione non è di questo mondo, si dice, in nessun campo, tantomeno può essere perfetta la giustizia umana.

Sono, pertanto, ben lontano dal pensare che il sistema anglo-americano sia perfetto, tuttavia può essere più funzionale e utile, migliore del nostro sistema e del nostro metodo di fare amministrazione della giustizia.

Occorre domandarsi, sempre, in ogni momento della storia, se un dato strumento metodologico è utile o meno per l’uomo e per le collettività, il criterio dell’utilitarismo (non dell’egoismo) deve assistere l’azione degli uomini nel loro progredire.

È chiaro che le cose non sono semplici, osservare il sistema anglo-americano, e la metodologia giuridica empirica, significa studiare il problema molto approfonditamente, l’eventuale cambiamento richiede un progetto alternativo globale e minuzioso insieme, se si vuole la via del cambiamento in quel senso.

In merito si possono dire molte cose, rimanendo nel vago, nell’astratto, e nulla di concreto, come può apparire dal discorso fin qui condotto.

Ma non è così, in tutto questo vi è molto di concreto, l’addetto ai lavori, il vero esperto di sistemi di diritto, indubbiamente intende, e deve finalmente riflettere.

Occorre apertura sul problema, occorre rivisitare il sistema, osservando in toto la giuridicità empirica opposta, quella anglo-americana come modello concreto, quale possibile sistema alternativo.

Ci si sta avviando verso l’universalismo europeo, gli Stati stanno per rompere gli argini di chiusura, così promettono a quanto pare.

Il nuovo ordine sarà federale, aperto, europeo-universale, slucchettato, non rigido, necessariamente dovrà anche cambiare il tipo di giuridicità praticata all’interno di ciascuno degli Stati.

Se il sistema sarà aggregativo, compositivo, comunque rispettoso, nell’unità universale, del particolare e del periferico, solo strumentalmente (non oppressivamente) accentrato, chi sarà, in tale nuovo contesto, il garante dei principi federali costituzionali e delle costituzioni federate interne? A quale «legge» sarà sottoposto il giudice, il garante, e secondo quale principio di «legalità»?

La giuridicità empirica non potrà non essere la soluzione e l’uscita, insieme al costituzionalismo elastico.

Personalmente ritengo che la crisi del nostro «sistema giustizia» dipende, oltre che dalle cause interne che conosciamo, anche da questi sintomi prodromici, spinte di apertura universalistica europea, per quanto tutto ancora possa apparire lontano e faticoso da raggiungere.

Ci si deve preparare in tempo su questo cammino di apertura universale europea.

Allora sarà necessario un nuovo patto sociale (il patto viene prima e sta sopra di tutto, anche delle stesse Costituzioni), un sistema costituzionale elastico, federale, e un giudice che, sul campo, ne dovrà essere il garante.

Il giudice, nei sistemi empirici, è soprattutto garante, anziché giudicante, se si osserva che nel settore penale le responsabilità, per i fatti di maggiore rilievo, vengono valutate ed affermate dalle giurie popolari, e che nel settore civile l’intervento giudiziario è operato nell’ambito residuale delle vertenze non composte e transatte presso gli studi professionali, nei casi ove manca precedente giudiziario analogo e reale, a fronte anche della presenza di un notevole volume di affari inerenti al diritto minorile e di famiglia, ove giocano ruoli centrali le istituzioni di aiuto sociale, stante l’unicità basilare del metodo di intervento giudiziario, capace di comprendere la multiforme e molteplice empirìa e realtà.

Sicché ne scaturisce una forte centralità del diritto civile, quello sociale, della società civile, rispetto al diritto penale dello Stato posto nell’ambito dell’eccezionalità, in linea di massima.

Il diritto della società civile, quello dei giudici se si vuole, è così argine, e ciò va ribadito, rispetto a quello dello Stato e del legislativo: è, questo, un binomio presente nei sistemi federali universali, ove in effetti non esiste la tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), ma solamente il potere governativo, la cui attività è approvata o meno dall’assemblea parlamentare che lo sostiene, mentre al giudice è affidata la salvaguardia dei princiìpi e le garanzie di libertà.

Tale funzione di controllo e garanzia del giudice è necessaria soprattutto nei momenti di maggiore pericolo, di frantumazione del tessuto sociale, frangenti di passaggio e di crisi, come quello vissuto presso di noi in questi ultimi tempi, momenti in cui l’intervento giudiziario soccorre per colpire severamente fenomeni di corruzione diffusa o di mafiosità gravissima.

La garanzia e il controllo dell’attività inquirente e del P.M., sotto il tetto supremo dei princiìpi che vincolano il giudice, è vitale, per tutti e per il singolo insieme, al fine di non aggiungere danno a danno, nel pericolo di deviazioni e inquinamenti, preservando, nella misura possibile, anche in tutto ciò, la società civile dai potentati oligarchici, economici, sovrastanti e dai loro conflitti distruttivi.

La funzione del giudice, in rapporto con i princìpi, va nella direzione della scelta della salvaguardia della società civile sana, attaccata e minacciata da quelle forze che prima possono avere favorito, tollerato, indotto verso quei fenomeni corrosivi, per poi criminalizzare collettivamente (soprattutto nei territori della povertà), indiscriminatamente, popolazioni intere, lontane da sempre dai meccanismi economico-politico-giuridici incisivi sui loro destini, e perciò ignare, con operazioni violente di polizia che, ironia e paradosso della sorte e della storia, ad un certo punto estremo diventano pur necessaria, ma che producono fratture e frantumazioni del tessuto sociale irreversibili.

Credo sinceramente, più avanti vado negli anni e nell’esperienza e più me ne convinco, che se non si affranca il giudice dalla sovrastruttura di «legalità» e dal contorno positivisto, riconducendolo ai principi, in linea di massima sul modello americano, tarderemo a fare passi avanti effettivi sulla via dello stesso progresso civile, a prescindere da quanto attiene strettamente all’amministrazione della giustizia.

Gli addetti ai lavori devono fare una riflessione profonda unitamente a quegli «avvertiti» di cui parlavo, poiché occorre amaramente constatare che la giuridicità razionalistica, l’edificio positivistico, non serve più a nessuno, neppure a chi l’ha costruito.

Pietro D’Amico

Piscopio 20.06.1997




permalink | inviato da Guidodamico il 17/1/2009 alle 17:27 | Leggi i commenti e commenta questo postcommenti (0) | Versione per la stampa

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